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Cassazione: non commette reato padre con gravi disturbi della personalità che non mantiene figli

Con la sentenza n. 32333 la Corte di Cassazione ha stabilito che il genitore con gravi disturbi psichici che privi i propri figli dei mezzi di sussistenza non può essere condannato. La sentenza è l'esito del ricorso dell'uomo che in seguito alla condanna di merito, proponeva ricorso per la cassazione. La Corte, dopo aver spiegato che “la diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con la sussistenza del dolo, non essendovi contrasto logico tra l'ammettere la seminfermità mentale e il ritenere provati la coscienza e volontà del fatto, ancorché diminuite” ha però stabilito che “è vero che questo (reato) è punito a titolo di dolo generico, essendo sufficienti la mera coscienza e volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza inerenti la propria qualità senza giusta causa, ma è anche vero che non può darsi ingresso a presunzioni o a formule ispirate assertivamente al canone del dolus in re ipsa, che non hanno fondamento nell'ordinamento positivo. La coscienza e volontà attengono comunque all'azione, considerata nel momento della sua attuazione, ed esprimono il “coefficiente di umanità”, che consente di considerare la condotta, in tutte le sue componenti (oggettiva e soggettiva) come propria del soggetto. Il grave perturbamento psichico di cui era portatore l'imputato all'epoca dei fatti si è inevitabilmente riverberato, per quello che emerge dalla stessa sentenza impugnata, sulla normalità del processo rappresentativo e volitivo del medesimo imputato”. Data: 28/09/2010 09:25:00
Autore: Luisa Foti