Cassazione: non sempre occorre offerta formale per chiedere esecuzione dell'obbligo di concludere un contratto
L'articolo 2932 del
codice civile, che disciplina l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un
contratto, prevede la possibilità, in caso di
inadempimento dell'altra parte, di richiedere una
sentenza "che produca gli effetti del
contratto non concluso".Ora la Corte di Cassazione (sentenza n. 17688/2010), intervenendo in materi di
contratto preliminare, ha chiarito che ai fini dell'accoglimento di questo tipo di domanda, "l'offerta del pagamento del residuo prezzo della
vendita deve essere effettuata formalmente solo nell'ipotesi in cui il
contratto preliminare abbia previsto che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dell'atto traslativo". Se al contrario è prevista la contestualità dell'adempimento, non è necessaria una offerta formale, ed è "sufficiente la manifestazione dell'intendimento di adempiere la controprestazione, anche implicito".
Data: 15/08/2010 09:30:00
Autore: Notiziario