Cassazione: anche l'avvocato può testimoniare in favore del proprio cliente.
Non sussiste incapacità a testimoniare per l'avvocato nel giudizio che il suo cliente ha promosso contro la controparte per ottenere il rimborso di spese stragiudiziali.Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza n.16151/2010) affermando che il professionista "non risulta portatore di un interesse che ne legittimi l'intervento (sia pur soltanto "ad adiuvandum") nel processo".Secondo la Corte il problema è semmai di carattere deontologico "dipende dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta dovrà essere lasciata al difensore".Nella parte motiva della
sentenza la Corte fa notare che "non sussiste un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste" basta però che non ci sia contestualità: non si può essere, infatti, contemporaneamente difensore e testimone.
Data: 13/07/2010 11:52:00
Autore: Roberto Cataldi