Tar Lombardia: Anche lo spacciatore ha diritto al permesso di soggiorno. Se ha un contratto di lavoro
Il cittadino extracomunitario che è stato condannato per reati di spaccio di stupefacenti può ottenere il rinnovo del
permesso di soggiorno se è in possesso di un
contratto di lavoro a tempo indeterminato. E' quanto afferma la prima sezione del Tar Lombardia (sentenza n. 2313/2010) spiegando che è necessario applicarel'art. 5 comma 5 del Dlgs.286/1998, che "impone di dare rilievo agli elementi sopravvenuti sananti. Nel caso in esame tali elementi sono stati accertati, e positivamente valutati, dalla stessa amministrazione.In sostanza, secondo il Tar si può escludere la
pericolosità sociale stante gli sviluppi del rapporto tra il cittadino straniero e l'ordinamento italiano.Il Tar ha preso in considerazione anche il tempo trascorso dalla commissione del reato e della sistemazione lavorativa nel frattempo conseguita.Tanto è bastato per consentire la permanenza in Italia.Questa soluzione - si legge in
sentenza - "appare coerente con lanormativa comunitaria sui soggiornanti di lungo periodo (v. Dir. 25 novembre2003 n. 2003/109/CE), che pur non essendo direttamente applicabile al caso inesame costituisce comunque un utile termine di confronto".Nell'ottica comunitaria, conclude il Tar l'allontanaento dell'extracomunitario che abbia stabilito con il Paese di soggiorno rapporti prevalenti rispetto al paese d'origine può essere allontanato solo in rpesenza di"una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e lapubblica sicurezza"
Data: 02/07/2010 10:00:00
Autore: Roberto Cataldi