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Cassazione : nullità relativa se nella sentenza manca la sottoscrizione del giudice

La sesta sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 23738, depositata in data 21 giugno 2010, ha annullato una sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Torino per la mancanza di sottoscrizione del giudice che l'aveva pronunciata. In tale occasione la Corte ha fornito importati chiarimenti sul vizio in oggetto.La mancanza della firma in calce alla sentenza, secondo i giudici di legittimità, avrebbe impedito di affermare la provenienza della sentenza dal giudice che l'ha pronunciata. La Suprema Corte ha ritenuto che "qualora la sentenza sia mancante della sottoscrizione finale del giudice, la nullità prevista, per tale ipotesi, dall'art. 546 comma 3 c.p.p. non è esclusa (...) dall'esistenza del dispositivo letto in udienza.Tuttavia quella in esame sarebbe una semplice nullità relativa in quanto gli ermellini hanno argomentato che “la nullita` della sentenza derivante dalla mancata sottoscrizione del giudice, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale e` trasfusa la deliberazione, e` di carattere relativo e puo` essere sanata - non travolgendo il giudizio, della cui regolarita` fanno fede il processo verbale di dibattimento e il dispositivo pubblicato in udienza, con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo”. Data: 24/06/2010 10:00:00
Autore: Elisa Barsotti