Cassazione: sono moleste anche le telefonate all'amante del proprio marito
Per la Cassazione 12997/2003 anche le telefonate fatte dalla moglie tradita all'amante del proprio marito possono essere considerate moleste
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che il reato delle telefonate moleste, non viene meno, neanche nel caso in cui si agisca per motivazioni "di carattere emotivo-passionale" e che "non hanno alcun rilievo i motivi che hanno spinto il soggetto ad agire, quando vi sia comunque da parte dello stesso la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta in grado di interferire sgradevolmente nella altrui sfera di libertà e di quiete".
Data: 30/06/2003Autore: Cristina Matricardi