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Corte d'appello di Potenza: due principi in tema di esazione contributi previdenziali

In tema di esazione di contributi previdenziali, con la sentenza n. 1175, la Corte d'Appello di Potenza ha stabilito due importanti principi in materia. A norma del terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n 46 del 1999 (“Riordino disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'art.1 della legge del 28 settembre 1998, n.337”), nelle ipotesi di accertamento d'ufficio, l'inefficacia/invalidità/illegittimità delle iscrizioni a ruolo, consegue esclusivamente alla sua posteriorità rispetto all'opposizione preventiva. Perciò è inibita l'iscrizione a ruolo e la conseguente esazione dei contributi e relative sanzioni che provengono da un verbale di accertamento ispettivo, solo nell'ipotesi in cui l'impugnazione di detto verbale sia antecedente all'iscrizione a ruolo, a nulla rilevando la circostanza che la cartella di pagamento sia poi notificata in data successiva al deposito di detta impugnazione. I giudici di merito di Potenza hanno poi stabilito che, a norma dell'art.25 del suindicato decreto legislativo, la decadenza dell'Inps di iscrivere a ruolo i contributi dovuti decorso il termine del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento fu notificato ha natura meramente procedimentale, con la preclusione della sola possibilità di utilizzare la riscossione a mezzo ruolo e non con estinzione ex lege del diritto di credito, che potrà dunque farsi valere nelle vie ordinarie. Data: 24/02/2010
Autore: Luisa Foti