Cassazione: iscrizione presso altra circoscrizione avvocato sottoposto a procedimento disciplinare? Occorre il nulla osta
Nel caso di specie gli Ermellini hanno evidenziato che l'Avvocato “(…) era assoggettato a procedimento disciplinare al momento della presentazione della domanda di trasferimento ad altro ordine, è allora evidente che il medesimo non poteva essere cancellato dall'Ordine professionale di (…) se non previo nulla osta. Ed invero, la mancata abrogazione dell'art. 37 della legge n. 36/34 comporta che la cancellazione dall'albo di provenienza, propedeutica all'iscrizione ad altro ordine a seguito di trasferimento ad altra sede, sia assoggettata all'accertamento negativo dell'insussistenza di cause ostative alla cancellazione stessa, quale appunto quella prevista dal penultimo comma di detta norma, vale a dire l'essere in corso a carico dell'iscritto un procedimento disciplinare. Per completezza di motivazione, si osserva poi che non sussiste alcuna incompatibilità tra la citata norma e quella dell'art. 1 comma 2 della L. 67/91 (la quale dispone che gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione presso altro albo ‘purché non si trovino sospesi dall'esercizio professionale …'), in quanto l'art. 2 della stessa legge n. 67/91 ha sì abrogato gli artt. 23, 25 e 32 del r.d.l. n. 1578/33 conv. In L. 36/34, ma non l'art. 37, come già si è detto” e che “il combinato disposto delle due norme impone all'interprete, al fine di dare un significato compiuto a tale compatibilità, voluta dal legislatore, di fornire una loro lettura che metta in rilievo come il suddetto trasferimento dell'iscrizione non possa essere concesso, da un lato, a quei soggetti che siano sospesi dall'esercizio della professione o siano sottoposti a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza (art. 1 comma 2 l. 67/91) e, dall'altro, a quei soggetti che non possono essere cancellati dall'albo di provenienza in quanto assoggettati a procedimento penale o disciplinare (art. 37 comma 9 R.D.L. 1578/33)”. Data: 05/01/2010 09:30:00
Autore: Cristina Matricardi