Computabile il periodo di formazione ai fini del calcolo della retribuzione
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 21103/2009
La Cassazione (sentenza n. 21103/2009) ha affermato che, nonostante la norma (art. 3 L. 863/1984) imponga di considerare l'anzianità del lavoratore decorrente dalla data di stipulazione del
contratto di formazione e lavoro, è ben possibile che l'autonomia collettiva differenzi, il periodo della formazione rispetto a quello di lavoro ordinario.
Data: 11/06/2009 10:00:00
Autore: Francesca Bertinelli