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Cassazione: Legittimo patto che limita facoltà di recesso dal rapporto di lavoro

La Suprema Corte, con sentenza 18376/2009 della sezione lavoro chiarisce che un patto che limiti la facoltà del dipendente di recedere dal rapporto non è nullo per contrarietà a norme imperative, poiché non vi è alcun principio o norma dell'ordinamento che legittimi tale conclusione.Rifacendosi ad un previo orientamento consolidato ( Cass. 17817/2005 e 1435/1998), stabilisce che nessun limite è posto dalla legge all'autonomia privata, quindi il lavoratore subordinato può liberamente disporre (come del resto avviene per la pretesa alla prosecuzione del rapporto, nell'ipotesi i recesso della controparte, Cassa. n. 2721/1981) pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 c.c., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto.Inoltre la validità della menzionata clausola non è necessariamente soggetta ad un'approvazione specifica per iscritto delle parti, poiché non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., in tema di condizioni generali di contratto Data: 13/11/2009 10:00:00
Autore: Francesca Bertinelli