Lavoro intermittente: risposta del Ministero del Lavoro ad interpello 12.10.2009 n. 72
In caso di riassunzione dello stesso lavoratore, in precedenza in forza con
contratto a termine, con
contratto di lavoro intermittente (reintrodotto dal D.L n. 112/2008, conv. Da legge n. 133/2008), pur se svolto a tempo determinato, e viceversa, non sarà necessario il rispetto del periodo minimo di intervallo previsto dal Dlgs n. 368/2001 tra un
contratto e l'altro.Infatti, i contratti stipulati ai sensi del Dlgs n. 368/2001, sono subordinati a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro; premessa che certamente non coincide con i presupposti in base ai quali si effettua la sottoscrizione di contratti di lavoro intermittente, a conferma della sostanziale differenza delle due tipologie contrattuali, comunque disciplinate da normative differenti.
Data: 06/11/2009 10:00:00
Autore: Francesca Bertinelli