Cassazione: si fa timbrare il cartellino da un collega e va allo stadio? E' truffa
Ma ancora.
La Corte ha aggiunto che “nella fattispecie si è verificata una lesione concreta e definitiva del patrimonio dell'Ente pubblico, mediante una dazione patrimoniale non dovuta, costituita dal corrispettivo non dovuto, pacificamente percepito dall'imputato (…) che ben avrebbe potuto, quantomeno, dichiarare di rinunciare, prima della sua percezione, all'importo relativo all'assenza del lavoro ingiustificata” e che “irrilevante ai fini della configurazione è la dichiarazione del teste (…) che ha affermato che ‘tutti gli impiegati sono in credito di orario di lavori effettuato in più e mai in meno', trattandosi di dichiarazione generica e non avendo, comunque, l'imputato mai dichiarato o affermato di volersi avvalere di tale addotto e non dimostrato ‘credito', avendo fondato la sua difesa su argomenti assolutamente incompatibili con tale deduzione, ritenendo giustificata l'assenza con l'addotto permesso di assentarsi dal lavoro”.Secondo i Giudici, il rimprovero che si muove al dipendente “non è tanto quello di essersi recato – durante l'orario di servizio – ad assistere ad un incontro di calcio, ma di aver percepito un ingiusto profitto, ricevendo la retribuzione anche in relazione ai tempi in cui sia assentato, con corrispondente danno del Comune, ingenerando negli organi preposti al controllo delle presenze la falsa rappresentazione che egli avesse lavorato', con un indebito percepimento di una retribuzione senza titolo mediante una falsa rappresentazione della realtà; peraltro il permesso, che viene annotato su un giornale ad evidenti fini retributivi non risulta annotato in tale occasione”. Data: 02/01/2010 09:00:00
Autore: Cristina Matricardi