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La Cassazione fissa i limiti all'indennizzabilità dell'infortunio in itinere

La Suprema Corte, con sentenza n. 15617/2001, ha negato l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere al dipendente andato al lavoro con mezzo proprio


La Suprema Corte, con sentenza n. 15617/2001, ha negato l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere con il mezzo proprio la distanza tra la sua abitazione e il luogo di lavoro, allorché tale distanza sia breve e comunque tale da essere percorsa agevolmente a piedi.
La Cassazione ha motivato tale decisione richiamando l'art. 12 del D.L. 28/00 che, ispirato al quadro giurisprudenziale affinatosi negli anni precedenti, ha riconosciuto la tutela assicurativa agli infortuni 'in itinere' occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, escludendo però l'operatività della tutela nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, salvo che esso non sia 'necessitato'.

Data: 18/01/2002
Autore: Roberto Cataldi