Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Misure cautelari per la tutela degli animali domestici

Una ordinanza del Ministero della Salute del 21.12.01 ha sancito il divieto assoluto all'utilizzo del pelo di animali domestici nell'abbigliamento e all'importazione di capi costituiti anche solo parzialmente di pellicce di cani e gatti


Il Ministero della Salute, con ordinanza del 21.12.01 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9.1.02, si è pronunciato a difesa degli animali di affezione, sancendo il divieto assoluto all'utilizzo del pelo di animali domestici nell'abbigliamento e all'importazione di capi costituiti anche solo parzialmente di pellicce di cani e gatti.
Pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.

Con questa ordinanza, che avrà però efficacia per un solo anno, il Ministero si è proposto di colmare un vuoto normativo da tempo denunciato dalle associazioni ambientaliste, in ossequio ai principi sanciti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Data: 14/01/2002
Autore: Roberto Cataldi