Cassazione: responsabile ufficio legale S.p.A. a capitale misto? No iscrizione albo speciale
“In mancanza del requisito in esame – prosegue la Corte – le Sezioni Unite hanno ripetutamente enunciato il principio che il dipendente dell'ente non può qualificarsi un ‘avvocato dell'ufficio legale', come è richiesto da trascritto ultimo comma dell'art. 3,perché la sua destinazione a tale ufficio è sostanzialmente precaria; e non concretizza un vero e proprio ‘inquadramento' del dipendente –avvocato nell'ufficio legale (…). Anzi, la destinazione priva in modo assoluto di stabilità incide sullo stesso carattere dell'attività professionale svolta dal dipendente nell'ufficio legale, nel senso che l'attività di avvocato non può dirsi ‘né autonoma, né indipendente, né libera, e – va aggiunto – non assume quel carattere di specificità che è data solo dalla continuità delle funzioni esercitate”.
La Corte ha infine precisato che “il Collegio deve rilevare che l'art. 3 r.d.l. 1578 del 1933, dopo avere previsto (nel comma 2) l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impiego di amministrazioni o istituzioni pubbliche soggette a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni, nel successivo 4° comma apporta una eccezione a tale regola, eccettuando da tale incompatibilità ‘gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la propria opera'. Ai quali consente l'iscrizione ‘nell'elenco speciale annesso all'albo'”. Data: 31/07/2009 09:00:00
Autore: Cristina Matricardi