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Cassazione: non c'è condanna per chi gioca a fare il terrorista nel web

Per essere dichiarati terroristi a tutti gli effetti non basta fare una propoganda nel web. Se questa non è seria non fa scattare la condanna. Parola di cassazione. La Corte chiarisce infatti che al fine di potersi configurare il reato punito dall'art. 270 bis C.p. occorre "una dimostrazione rigorosa di esistenza di un programma [...] serio, concreto e attuale, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonche' di una associazione avente una struttura organizzativa, per quanto rudimentale, dotata di carattere, di stabilita' e permanenza, idonea a rendere possibile l'attuazione di tale programma".Secondo la Corte occorre che il programma si sostanzi in una serie indeterminata di atti violenti non essendo sufficiente - come nel caso esaminato dalla Corte - "il riferimento a uno o due scoppi di candelotti, dei quali uno a fine dichiaratamente dimostrativo e, comunque non realizzato". Piazza cavour ha così annulato una doppia condanna a quattro anni di reclusione per associazione terroristica inflitta ad un uomo che si scambiava mail e informazioni via internet con la sua compagna e altri soggetti non identificati. In queste comunicazioni si faceva anche riferimento alla "costruzione di un ordigno termonucleare" e si facevano raccomandazioni sulla necessita' di "procurarsi circa 110 chili di plutonio per ordigni".I giudici di merito avevano considerato questo un progetto tipico di veri e propri terroristi.In Cassazione l'uomo ha fatto notare che nella sua condotta non aveva caratteristiche di serietà e concretezza e non poteva certo configurarsi un'attività terroristica.La sesta sezione penale (sentenza 25863/2009) ha accolto il suo ricorso annullando la condanna ed evidenziando che nella fattispecie non sono state riscontrate le caratteristiche di un programma terroristico vero e proprio nè l'esistenza di una struttura capace di attuare il proprio programma. Del resto il materiale scaricato da Internet - si legge nella sentenza - "era di contenuto risibile e relativo a inverosimile costruzione di armi anche atomiche". Per una condanna per terrorismo, insomma, ci vuole ben altro. Data: 20/06/2009 09:44:00
Autore: Roberto Cataldi