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Stop agli odori molesti da Consumatori.it: può integrare fattispecie di cui all'art.660 C.P.

Secondo quanto rende noto l'Unione Nazionale Consumatori, sarebbe del 15 % la percentuale dei cittadini disturbati da odori molesti provenienti da ristoranti, pizzerie e attività commerciali irrispettose delle normative. Tale fenomeno, secondo l'associazione, potrebbe integrare la fattispecie di molestie prevista dall'art.660 del Codice Penale (Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516). “La legge parla chiaro – si legge dalla nota diffusa da Consumatori.it - e la recente giurisprudenza ha ribadito con forza i diritti dei cittadini, perché l'emissione degli odori molesti è contraria all'art. 844 del codice civile e può configurare il reato di molestia previsto dall'art. 660 del Codice penale”. Nell'invitare tutti i cittadini vittime di questa situazione a segnalare eventuali abusi, l'associazione dichiara inoltre che “l'accertamento dell'esistenza e della non tollerabilità delle emissioni di odori può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, perché non è rilevante, al fine di escludere dolo o colpa, l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni se queste non sono state idonee o sufficienti ad eliminare gli odori molesti”. Data: 10/05/2009 09:00:00
Autore: Luisa Foti