Cassazione: evasione fiscale del professionista? La sola verifica sui conti correnti non è sufficiente per l'incriminazione
La Corte ha infine evidenziato che è stato affermato da una Sentenza della Corte che “ai fini dell'individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D. lgs. n. 74 del 2000, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche ad entrare in collisione , con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario” e che “con la stessa pronuncia è stato inoltre precisato che, ai fini dell'accertamento in sede penale, deve darsi prevalenza al dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario”. Data: 12/02/2009 09:00:00
Autore: Cristina Matricardi