San Marino: disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Ai sensi della presente legge si intende per: “beni” o “fondi”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse economiche di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell'allegato tecnico alla presente legge;
Data: 23/01/2009 01:00:00
Autore: www.laprevidenza.it