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Notifica a mezzo posta: inesistente se manca la ricevuta di ritorno

La Cassazione n. 16934/02 ha stabilito che al fine di accertare l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale, occorre far riferimento ai dati che emergono dalla ricevuta di ritorno


La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16934/02, ha stabilito che al fine di accertare l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale, occorre far riferimento ai dati che emergono dalla ricevuta di ritorno, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato.
Di conseguenza, precisano i Giudici della Corte, la mancata allegazione della predetta ricevuta comporta l'inesistenza della notificazione stessa.

Data: 25/01/2003
Autore: Roberto Cataldi