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Giustizia: in vigore da gennaio 2009 il codice deontologico della privacy. Per avvocati e investigatori

E' stato varato il codice deontologico della privacy per avvocati e investigatori privati che porta la sottoscrizione del Consiglio nazionale forense, dell'Unione camere penali, dell'Unione camere civili, dell'Unione avvocati europei, dell'Associazione italiana giovani avvocati, dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, di Federpol e di Aipros, ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2009.Le associazioni di categoria hanno individuato quelle che debbono essere le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti di avvocati e investigatori da garantire sia nella fase precedente il giudizio sia nella fase successiva alla sua conclusione ed hanno ora ricevuto l'approvazione del Garante. Il codice è comunque orientato verso la semplificazione degli adempimenti tanto che sarà possibile informare i clienti una tantum, anche oralmente in modo semplice e colloquiale sull'uso che verra' fatto dei loro dati personali. Chi lo desidera può anche affiggere una informativa scritta in studio o pubblicarla sul proprio sito web. Naturalmente sarà necessario adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati e custodire con cura fascicoli e documenti.Gli avvocati, in particolare, dovranno fornire adeguate istruzioni al personale di studio perché usare particolari cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie e simili.Una volta concluso l'incarico gli atti e i documenti potranno essere conservati solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell'avvocato.Quanto agli investigatori, si prevede che non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o raccolte di dati e per questo le investigazioni possono considerarsi lecite solo se svolte su incarico scritto di un difensore o di un altro soggetto. L'incarico inoltre deve essere eseguito personalmente salva la possibilità di avvalersi di altri investigatori privati purché nominati all'atto del conferimento o successivamente purché tale possibilità sia stata prevista.Conclusa l'attività investigativa, e comunicati i risultati a chi ha conferito l'incarico, i dati raccolti devono essere cancellati. L'archivio va periodicamente controllato e può contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili. Il rispetto del codice diventa in ogni caso condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali. Data: 18/11/2008 09:45:00
Autore: Roberto Cataldi