Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: Sezioni Unite dicono no al danno esistenziale. L'infelicità non può essere risarcita

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a mettere fine ad un contrasto giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno esistenziale.L'infelicita', secondo gli Ermellini, non può essere risarcita giacchè, sottolinea la Corte non è possibile invocare “diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità” per poterli dire risarcibili.In sostanza spiegano le Sezioni Unite non esiste "il diritto ad essere felici". Questa decisione (Sentenza n. 26972/2008) è ribadita in quattro sentenze delle sezioni unite civili che dicono tutte no al riconoscimento del 'danno esistenziale'."Il danno non patrimoniale -scrivono i giudici della Corte - e' categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non puo' farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata 'danno esistenziale' perchè attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non e' voluta dal legislatore ordinario".In questo modo, chiarisce la Corte "sono palesementenon meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato tutela la giustizia di prossimità". Niente risarcimento dunque per danni alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva al diritto ad essere felici. Fuori dei casi stabiliti dalla legge ordinaria, "solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato e' fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale". Data: 13/11/2008 08:34:00
Autore: Roberto Cataldi