Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Una tantum: ricalcolo delle prestazioni economiche

Gli arretrati retributivi previsti dall'Accordo 11 giugno 2008 per il rinnovo del C.c.n.l. Per l'industria tessile/abbigliamento (euro 114,00 per il periodo 1.4.2008-30.06.2008) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale. L'accordo 11 giugno 2008, per il rinnovo del C.C.N.L. Stipulato in data 11 aprile 2006 per I lavoratori dell'industria tessile/abbigliamento ha previsto, tra l'altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data dell'11 giugno 2008, di un importo forfettario lordo di 114,00 euro, applicabile a tutti I livelli, da corrispondere con la retribuzione del mese di giugno 2008 e da commisurare all'anzianità di servizio maturata nel periodo Data: 14/10/2008 01:00:00
Autore: www.laprevidenza.it