Cassazione: detenzione e utilizzo di software illecitamente riprodotti? E' reato se provato il fine del profitto
Con questa decisione i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che "la detenzione e l'utilizzo di numerosi programmi software, illecitamente riprodotti, nello studio professionale rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo".
Infine la Corte ha precisato che "nell'ipotesi di concordato di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. o ex art. 599 c.p.p. la motivazione del giudice sull'assenza dei presupposti che legittimano l'operatività di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. può essere anche meramente enunciativa o implicita. Il giudice è tenuto, cioè, a controllare l'inesistenza di una delle cause di non punibilità, ma può enunciare, con motivazione anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge".
E che "l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull'entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sul il giudice ha il potere – dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p."."Ne consegue – prosegue la Corte – che, una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti da patteggiamento". Data: 21/08/2008 01:00:00
Autore: Cristina Matricardi