Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Militari: e' carente di interesse - art. 100 c.p.c. - l'istanza conoscitiva della propria situazione contributiva finalizzata alla richiesta - ora per allora - del diritto a pensione

Con il proposto gravame i ricorrenti, appartenenti all'Arma Aeronautica, Marina e Carabinieri, hanno rappresentato di avere inoltrato alle Amministrazioni in epigrafe, con lettere raccomandate a.r. (del 17 maggio 2003, 23 giugno 2003 e 29 luglio 2003), apposito quesito concernente l'esistenza o meno, in capo agli stessi, del diritto acquisito al 31 dicembre 1997 a poter transitare in quiescenza e …a poter percepire la pensione sulla base dei conteggi degli anni di anzianità contributiva maturata a tutt'oggi. Più precisamente, gli interessati, con la richiesta in argomento, invitavano testualmente il Ministero interpellato ….a considerare detta istanza come mero quesito proposto dagli istanti ed in tal senso, si chiede a codesta Amministrazione di intervenire con una risposta che tenga in debito conto i requisiti minimi previsti dal D. Lgs. n. 503/92 (anni 19 mesi 6 e giorni 1) e maturati dagli istanti al 31.12.1997 con relativo riconoscimento dei diritti acquisiti sempre alla data del 31/12/1997 per il transito in quiescenza secondo l'ancora vigente sistema previdenziale e antecedente al cosiddetto blocco delle pensioni introdotto dalla legge 335/95 (legge Dini) e dal D. Lgs. 165/97. Ribadivano, infine, che l'istanza NON COSTITUISCE affatto domanda di collocamento anticipato in pensione.... Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Lazio, Sentenza 4.6.2008 n. 951
Data: 19/07/2008 01:00:00
Autore: www.laprevidenza.it