Tar Lazio: c'è 'ok' sulla ricevuta del fax? Il documento è stato inviato correttamente
Nell'impianto motivazionale della sentenza, si legge che "ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs 17 marzo 2005, n. 82, recante il 'Codice dell'amministrazione digitale', 'I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale' (l'ora riportata disposizione legislativa è sostanzialmente reiterativa di quella contenuta nell'art. 43, comma 6, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")" e che "posto […] che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue che […] un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova".
Nel momento quindi in cui il fax viene trasmesso (documentato dal rapporto di trasmissione), si forma la presunzione circa la sua ricezione a favore del destinatario, il quale può vincerla solo opponendo la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente o di una sua rottura che abbia impedito l'effettiva comunicazione, mentre il mittente non deve fornire alcuna ulteriore prova sull'invio. Data: 12/06/2008 01:50:00
Autore: Cristina Matricardi