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Cassazione: il praticante avvocato è responsabile per le attività stragiudiziali svolte

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 8445/2008) ha stabilito che il praticante avvocato è responsabile (e quindi risponde personalmente) per i danni cagionati ai clienti nello svolgimento di attività stragiudiziali di cui si è occupato e non può chiamare in causa il dominus dello Studio presso cui svolge il praticantato.
Nell'impianto motivazionale della Sentenza, si legge "la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall'intuitus personae" e che "il contratto concluso tra praticante avvocato e cliente, avente ad oggetto il compimento di atti processuali o anche prestazioni preparatorie rispetto ad essi è nullo per contrasto con l'art. 2231 c.c. e che, nel sistema nelle norme di cui agli artt. 2231, 2232 e 2233 c.c. (sia nel testo previgente sia in quello introdotto dall'art. 2 comma 2 bis d.l. 4.7.06 n. 223 conv. in l. 4.8.06, n. 248) ci si riferisce rispettivamente ad avvocati, procuratori e patrocinatori, ed ad avvocati e praticanti abilitati per patti relativi a compensi".
Proseguono gli Ermellini evidenziando che "da ciò si può ricavare il principio che l'iscrizione all'albo o all'elenco sia essenziale per l'esercizio della attività giudiziale, per cui l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale un praticante può svolgere attività stragiudiziale rimane valida e non è stata espressamente impugnata ".
Inoltre la Corte ha puntualizzato che "nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile d'ufficio, semprecchè risultino acquisiti al processo elementi che la evidenziano, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione e che la rilevabilità d'ufficio di una nullità va coordinata con principio della domanda, che non può fondarsi per la prima volta in cassazione su un fatto nuovo, implicante un diverso tema di indagine e di decisione".
Con questa decisione la Corte ha condannato un praticante avvocato a risarcire un danno per responsabilità professionale a una signora e ciò per averle fatto decorrere il termine triennale di prescrizione di un danno da incidente stradale osservando che "la circostanza che egli fosse praticante non impediva allo stesso di prestare la propria assistenza in materia stragiudiziale". Data: 14/04/2008
Autore: Cristina Matricardi