Privacy: no all'uso delle impronte digitali nei corsi per i praticanti avvocati
Nel provvedimento, il Garante, ha precisato che l'uso delle impronte digitali (se può essere giustificato per obiettive e documentate esigenze di sicurezza di beni e persone in situazioni di elevato rischio), non può ritenersi lecito per generiche esigenze di sicurezza e di ausilio al rispetto delle regole scolastiche.
L'Autorità ha quindi precisato che verifiche più rispettose della sfera personale degli individui possono essere disposte, ad esempio, attraverso l'utilizzazione di tesserini magnetici o controlli a vista dei partecipanti. Data: 23/03/2008
Autore: Cristina Matricardi