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Contrattazione di secondo livello: abrogato il regime contributivo per le erogazioni

L'articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dispone - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello). La stessa norma dispone altresi', al comma 69, l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lett. e), del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. Quest'ultima costituisce, come noto, la previsione di riferimento in tema di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a sua volta sostituita dall'articolo 12 della legge n. 153/1969, a sua volta ancora modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Il testo del citato articolo 12, quale risultante da tale ultima modifica, prevedeva appunto al comma 4, lett. e), una apposita voce di esclusione dalla base imponibile ai fini previdenziali proprio con riferimento alle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello. Tale apposita voce di esclusione deve intendersi ora abrogata, in coerenza con la disposta abrogazione dell’articolo 2 della legge n. 135/1997 ed in applicazione della particolare tecnica legislativa di modifica utilizzata. Inps, Messaggio 28.1.2008 n. 2805
Data: 03/04/2008
Autore: www.laprevidenza.it