Risarcibile il danno morale all'assegnatario di una casa popolare se il Comune ritarda oltremodo la consegna dell'alloggio.
Oltre dieci anni di attesa senza essere immesso nella materiale disponibilità dell'alloggio popolare sono valsi al legittimo asegnatario il diritto a vedersi risarcito non solo il danno patrimoniale (costituito dai canoni pagati fino all'assegnazione provvisoria) ma anche quello non patrimoniale, in quanto correlato a violazioni di diritti costituzionalmente garantiti.Nell'inerzia del Comune, che non ha prontamente agito per lo sgombero dell'alloggio illegittimamente occupato da altri ma inspiegabilmente ha lasciato che trascorressero ben due lustri, è stata ravvisata la colpa posta a fondamento della
responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.Quanto alla risarcibilità del danno la S.C. si è richiamata al consolidato principio per cui:
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Data: 20/03/2008
Autore: www.miolegale.it