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L'insegnante non può dimettersi dal proprio incarico se l'alunno è difficile

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 5 dicembre 2007, n° 1988/2008, ha rigettato il ricorso di un insegnante, ritendo senza giusta causa le dimissioni dal proprio incarico: “in classe erano presenti studenti troppo difficili che non permettevano il normale svolgimento delle lezioni”.Il Tribunale di Firenze ritenne fondato l'assunto del docente, costretto a dimettersi a causa della condotta di uno studente, fonte di turbativa delle lezioni scolastiche ed anche fonte di pericolo per sé e per gli altri.La mancanza di regole da parte del ragazzo, era considerata normale dalla psicologa e dagli altri docenti perché l'alunno fino a cinque anni era vissuto in una favela brasiliana, in condizioni di disagio e di abbandono. Il consiglio di classe riteneva che l'alunno avesse bisogno di un periodo di inserimento nella nuova classe; ma tra la metà di settembre.... Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 5.12.2007, n� 1988/2008 - Cesira Cruciani
Data: 17/03/2008
Autore: www.laprevidenza.it