Notifica a mezzo posta: valida dalla data della consegna all'ufficiale giudiziario
La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 26 novembre n. 477/2002
Secondo i Giudici della Consulta, infatti, non è ragionevole far ricadere sul notificante gli effetti di un eventuale ritardo di attività cui sono tenuti altri soggetti come l'ufficiale giudiziario o l'agente postale.
Data: 26/11/2002Resta peraltro fermo precisa la Corte - il principio per cui, per il destinatario, il perfezionamento della notificazione avviene "solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo".
Autore: Roberto Cataldi