Responsabilita' civile - Art. 1228 c.c. - Responsabilità del chirurgo per la condotta degli ausiliari
Il principio fissato dall'art. 1228 c.c. secondo il quale il debitore che nell'adempimento di un obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro si applica anche al rapporto che viene ad instaurarsi nell'ambito dell'attivita' medico chirurgica tra il medico operatore e i suoi ausiliari, sulla cui condotta è tenuto ad assolvere ad un obbligo di controllo e (di vigilanza sia nella fase preparatoria che in quella di esecuzione dell'intervento chirurgico......
Cass. Civ. sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953 - Tiziana Cantarella
Data: 10/08/2010
Autore: www.laprevidenza.it