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I pubblici dipendenti che svolgono mansioni superiori hanno diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.

In materia di pubblico impiego, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.Così hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 11 dicembre 2007, n. 25838.Il caso ha riguardato un dipendente regionale, inquadrato nella VII qualifica funzionale, a cui, a seguito della collocazione quiescenza del precedente titolare, era stato affidato il compito di responsabile e dirigente di un servizio, per cui aveva svolto per un certo tempo mansioni superiori, senza l'ottenimento di alcun incremento economico....(Gesuele Bellini) Corte di Cassazione, SS.UU. sentenza 11 dicembre 2007, n. 25838 - Gesuele Bellini
Data: 19/01/2008
Autore: www.laprevidenza.it