Tradimento e separazione: quando scatta l'addebito
La violazione dell'obbligo di fedeltà non determina automaticamente l'addebito della separazione. Perché ciò avvenga è necessario dimostrare che il tradimento abbia effettivamente causato la rottura del rapporto coniugale. Lo ha ribadito la Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 4167 del 19 maggio 2026.
Necessario il nesso tra infedeltà e fine della convivenza
Secondo i giudici, occorre accertare con rigore se l'infedeltà abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Se invece la crisi della coppia era già in atto prima della violazione dei doveri matrimoniali, l'addebito non può essere pronunciato.
La valutazione deve riguardare il comportamento complessivo di entrambi i coniugi e le concrete cause che hanno portato alla separazione.
Chi chiede l'addebito deve fornire la prova
Spetta al coniuge che invoca l'addebito dimostrare non soltanto l'esistenza della relazione extraconiugale, ma anche il collegamento causale tra tale comportamento e la definitiva crisi del matrimonio, secondo i criteri dell'articolo 2697 del Codice civile.
La semplice tolleranza mostrata dall'altro coniuge nei confronti di precedenti episodi di infedeltà non è sufficiente a escludere la responsabilità. Occorre verificare l'evoluzione successiva del rapporto e l'eventuale reiterazione delle violazioni.
Conta la condotta di entrambi i coniugi
L'accertamento dell'intollerabilità della convivenza richiede una valutazione complessiva delle condotte reciproche. Il comportamento di uno dei coniugi non può essere esaminato isolatamente, ma deve essere confrontato con quello dell'altro per comprendere quale sia stata la reale origine della crisi.
I fatti successivi alla definitiva rottura del rapporto, invece, non assumono rilievo ai fini dell'addebito.
Possibile anche il risarcimento del danno
La violazione dei doveri coniugali può integrare un illecito civile e dare luogo al risarcimento del danno non patrimoniale quando abbia provocato la lesione di diritti fondamentali della persona, come la dignità, l'onore, la reputazione o la salute.
Tuttavia, il risarcimento è riconoscibile soltanto in presenza di condotte particolarmente gravi e dopo la prova del collegamento tra comportamento illecito e danno subito.
La valutazione spetta al giudice di merito
L'individuazione delle cause della crisi matrimoniale e delle eventuali responsabilità dei coniugi è rimessa al giudice di merito. Le relative conclusioni non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità quando siano sorrette da una motivazione adeguata e coerente.
Data: 12/06/2026 07:00:00Autore: Redazione