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Rotatorie stradali: quali messaggi sono ammessi?

I limiti normativi posti a tutela della sicurezza delle persone nella circolazione stradale


Rotatoria stradale, isola di traffico, intersezione

La rotatoria stradale è una intersezione a raso costituita da un anello, in cui confluiscono i bracci dell’intersezione, che viene percorso a senso unico in direzione antioraria.

La definizione di “intersezione e raso” quale «area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse» è contenuta all’articolo 3, comma 1, n.26, del codice della strada.

L’area centrale della rotatoria, circolare e inaccessibile, costituisce species del genus “isola di traffico” o “isola di canalizzazione” definita come «parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico» [articolo 3, comma 1, n.27, CDS].

Secondo il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1699 del 19/04/2006 contenente “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali", «le intersezioni a raso, definite dal Codice della Strada, vengono distinte in: a) intersezioni lineari a raso quando sono consentite manovre di intersezione (...); b) intersezioni a rotatoria, quando i punti di intersezione sono eliminati».

Divieto quale regola generale. L’eccezione

Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 23 CDS, quale regola generale, vieta qualunque installazione che non sia riconducibile alla prescritta segnaletica stradale: «Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica».

Il comma 7-bis della stesso articolo, introdotto nel 2021, stabilisce l’eccezione: «In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un’area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l’installazione di un cartello indicante il nome dell’impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato».

Trattandosi di disposizione che fa eccezione ad una regola generale [come risulta dal suo stesso incipit: “In deroga al divieto”], la stessa deve considerarsi di stretta interpretazione [art.14 Preleggi] non trovando applicazione “oltre i casi” considerati.

Per le isole di traffico delle intersezioni canalizzate, quindi, il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 23 CDS pone direttamente il divieto di «qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica» e il comma 7-bis dello stesso articolo descrive direttamente le caratteristiche per l’eccezione ammissibile. A tale riguardo giova ricordare che il legislatore del 2026, introducendo la disciplina della SCIA (articolo 5, comma 2, decreto-legge 19/02/2026, n.19, convertito dalla legge 20/04/2026, n.50), ha inteso ribadire che sulle «isole di traffico delle intersezioni canalizzate… è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica».

L’articolo 51, comma 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del CDS fissa a sua volta il divieto di collocare mezzi pubblicitari «in corrispondenza delle intersezioni» [divieto che vale sia fuori sia dentro i centri abitati in virtù del rinvio operato dal comma 4 del medesimo articolo], con l’unica eccezione sopra richiamata, introdotta dal legislatore nel 2021, per le rotatorie con area verde [comma 7-bis articolo 23 CDS].

Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del CDS, tra l’altro, non solo fissa il divieto di installazione di mezzi pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni, ma [con i commi 2 e 4] stabilisce anche le distanze minime che devono essere osservate quando tali mezzi pubblicitari si vadano a collocare in prossimità delle stesse.

Sicurezza stradale e irrilevanza del contenuto del messaggio

Non mancano casi in cui sono proprio i Comuni ad utilizzare le rotatorie stradali per il c.d. “arredo urbano comunicativo”, collocandovi manufatti e impianti contenenti messaggi istituzionali o simbolici con lo scopo e l’effetto di attrarre l’attenzione degli utenti della strada.

Queste iniziative vengono giustificate con l'assenza di contenuto commerciale, il che, secondo questa impostazione, escluderebbe tali messaggi dall'applicazione delle regole del codice della strada.

Di contro, si deve rilevare che la disciplina sulla pubblicità stradale è costruita non sulla natura commerciale del messaggio, bensì sull’idoneità di quest’ultimo a captare l’attenzione dell’utenza stradale e ad incidere sulla sicurezza della circolazione.

L’articolo 23 del codice della strada contiene disposizioni che guardano alla sicurezza stradale, non al commercio. E in virtù dell’articolo 1 CDS «la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato».

Il comma 1 dell’articolo 23 vieta l’installazione di mezzi idonei a trasmettere messaggi percepibili dagli utenti della strada quando possano determinare distrazione o interferenza con la guida a prescindere dalla natura commerciale del loro contenuto: la formulazione dell'articolo 23 del CDS «indica chiaramente l'intento perseguito dal legislatore, che è quello di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell'attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento della stessa dall'unica ed essenziale funzione al momento commessale, che è quella della guida del veicolo» [Consiglio di Stato, Sez.VI, 29/11/2012, n.6044, in Foro Amm. C.d.S. 2012, 11, 3026]. Il legislatore mira a regolare la pubblicità sulle strade per evitare la collocazione di elementi che possano disturbare i conducenti e farli allontanare dalla guida sicura [Consiglio di Stato, Sez. VII, 19/11/2024, 19/11/2024, n.9252: «Orbene, in conformità alla giurisprudenza espressasi in argomento (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2022, n. 30866; id., 7 novembre 2017, n. 26346; id. 26 luglio 2017, n. 18565; C.d.S., Sez. II, 24 giugno 2020, n. 4054; id., Sez. VI, 29 novembre 2012, n. 6044), il T.A.R. ha correttamente individuato la ratio del citato art. 23 (…) nella tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione veicolare anche per la tutela della pubblica incolumità. Ed invero (…) "l'intento perseguito dal legislatore nel disciplinare la pubblicità sulle strade è quello di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come su quelli adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell'attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento dalla guida del veicolo (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 4683 del 2009)" (C.d.S. Sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8716)»].

Ai fini dell’articolo 23 CDS, quindi, rileva non il fine economico del contenuto, bensì l’idoneità del messaggio a captare l’attenzione dell’utenza stradale mediante un contenuto visivo suscettibile di lettura, interpretazione o elaborazione cognitiva.

Non esiste pertanto alcuna deroga normativa che consenta, neppure sotto forma di installazione istituzionale, simbolica o artistica, l’introduzione di messaggi testuali rivolti all’utenza stradale (quali scritte di benvenuto o anche motti in latino) nell’ambito delle intersezioni a rotatoria, dove il legislatore ha imposto il massimo livello di tutela fissando direttamente divieto ed eccezione.

Se la ratio legis è garantire la sicurezza stradale, la distinzione tra messaggio “istituzionale” e commerciale diventa irrilevante; anche sul piano logico, l'utente della strada potrà comprendere la natura del messaggio solo dopo averlo letto ed interpretato, mentre il pericolo si concretizza nell'istante stesso in cui lo sguardo viene distolto dalla sede stradale.

Ne deriva che anche le scritte di carattere istituzionale, simbolico o artistico, se percepibili durante la guida, ricadono nella disciplina a tutela della sicurezza stradale, con il conseguente divieto di posizionamento all'interno delle rotatorie.


Data: 08/06/2026 07:00:00
Autore: Stefano Gennai