Coppie gay e pensione di reversibilità
Pensione di reversibilità anche per le coppie omosessuali sposate all'estero prima del 2016
Le questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli articoli 2 e 36 e 38, commi secondo e terzo, della Costituzione, nell'ambito di un giudizio in cui il superstite di una coppia legata da una relazione omoaffettiva, coniugata all'estero, aveva chiesto, dopo il decesso del partner, la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a corrispondergli la pensione di reversibilità, che gli era stata negata perché il decesso del partner era intervenuto anteriormente all'entrata in vigore della legge numero 76 del 2016. La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sul fondamento della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite (sentenza n. 6 del 1980), ha ribadito che non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio (sentenza n. 138 del 2010, richiamata da ultimo dalle sentenze n. 148 e n. 66 del 2024). Nondimeno, dato atto delle peculiarità del caso di specie (ravvisate nella duplice circostanza che tanto il matrimonio all'estero quanto il decesso del coniuge assicurato erano avvenuti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge numero 76 del 2016 e dunque anteriormente alla possibilità di attribuire gli effetti dell'unione civile al matrimonio contratto all'estero fra cittadini italiani dello stesso sesso), ha ritenuto che, in presenza di una scelta legislativa vòlta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all'estero gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell'attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l'unito civilmente, l'esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell'altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge numero 76 del 2016, nonostante l'avvenuta formalizzazione del vincolo all'estero, determinasse una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità.
Data: 04/06/2026 06:00:00Autore: Redazione