Foro del consumatore: vale il domicilio scelto nel contratto
Il domicilio del consumatore rilevante è solo quello indicato nel contratto, con competenza territoriale inderogabile
Il domicilio rilevante ai fini del foro del consumatore è esclusivamente quello indicato nel contratto al momento della sua conclusione. Lo ha precisato la Corte d'Appello di Venezia (sez. III, sentenza n. 597/2026), chiarendo l'ambito applicativo dell'art. 66-bis del Codice del Consumo.
Secondo i giudici, la competenza territoriale appartiene in via esclusiva al giudice del luogo di residenza o del domicilio eletto dal consumatore nel contratto. Eventuali clausole che stabiliscono un foro diverso sono considerate vessatorie, salvo che risultino da una trattativa individuale effettiva tra le parti.
La Corte ha inoltre specificato che non assumono rilevanza eventuali elezioni di domicilio effettuate successivamente alla stipula, neppure se anteriori all'avvio del giudizio o contenute nell'atto introduttivo. Affinché la deroga al foro del consumatore sia valida, il professionista deve dimostrare che la clausola sia stata oggetto di una trattativa reale, specifica e consapevole, non potendo limitarsi a inserirla unilateralmente nel contratto.
Quanto alla nozione di consumatore, rileva la finalità del contratto: anche un imprenditore o un professionista può beneficiare della tutela se agisce per esigenze personali estranee all'attività svolta. Lo stesso principio si applica ai contratti conclusi dall'amministratore di condominio, che opera nell'interesse dei singoli condomini, considerati consumatori. In sintesi, il domicilio rilevante è quello contrattualmente individuato per il rapporto, e non quello eventualmente scelto in sede processuale.
Data: 29/04/2026 07:00:00Autore: Redazione