Farmacista non vaccinata assolta: nessun esercizio abusivo della professione
Il Tribunale di Palmi, sezione penale, con sentenza del 19 febbraio 2026 (sotto allegata), ha assolto una farmacista dall'accusa di esercizio abusivo della professione prevista dall'art. 348 c.p. La professionista era difesa dall'avv. Denise Serena Albano del Foro di Reggio Calabria.
Secondo l'imputazione, la farmacista avrebbe continuato a svolgere la propria attività nella farmacia di cui era titolare in provincia di Reggio Calabria, nonostante la sospensione dall'albo professionale disposta dall'Ordine dei farmacisti per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-Covid previsto dal decreto-legge n. 44 del 2021 per il personale sanitario.
Il giudice, pur riconoscendo la materialità della condotta, ha ritenuto che nel caso concreto non fosse dimostrata l'offensività penale del fatto, pronunciando l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per insussistenza del fatto.
Nella motivazione il Tribunale calabrese ha ricostruito il quadro normativo relativo all'art. 348 c.p., evidenziando come la riforma del 2018 abbia portato a considerare il reato come fattispecie plurioffensiva, posta a tutela non solo del corretto funzionamento della pubblica amministrazione ma anche della salute.
Secondo il giudice, nei casi che riguardano le professioni sanitarie l'affermazione di responsabilità penale richiede quindi l'accertamento non solo della violazione formale delle regole sull'esercizio della professione, ma anche di un pericolo concreto per la salute.
Il punto decisivo della decisione riguarda proprio la prova del pericolo concreto derivante dalla mancata vaccinazione.
Il Tribunale ha osservato che la documentazione scientifica prodotta nel processo evidenziava l'esistenza di un dibattito sull'efficacia dei vaccini nel ridurre la trasmissione del virus. Nella motivazione si legge infatti: "Non vi sono allo stato evidenze scientifiche attestanti in termini di certezza che il vaccino, oltre a proteggere il singolo dagli effetti più gravi correlati all'infezione, avesse anche l'ulteriore effetto di ridurne la trasmissione".
Da ciò deriva che non è possibile dimostrare con certezza che la mancata vaccinazione abbia esposto i clienti della farmacia a un rischio concreto di contagio.
Il giudice distingue quindi tra il mero rischio, che aveva giustificato l'intervento legislativo, e il pericolo concreto richiesto dal diritto penale per affermare la responsabilità.
In assenza della prova della lesione del bene giuridico della salute, il Tribunale ha concluso che la condotta non integri il reato contestato e ha quindi disposto l'assoluzione dell'imputata.
Si ringrazia l'avv. Denise Serena Albano per l'invio della sentenza
Data: 12/03/2026 06:00:00Autore: Redazione