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Immissioni rumorose da oratorio: il bilanciamento tra diritti fondamentali

La sentenza del Tribunale di Palermo delinea i principi per il bilanciamento tra attività ricreative parrocchiali e tutela della proprietà, della salute e della vita familiare


La vicenda processuale e le questioni giuridiche emergenti

La controversia decisa dal Tribunale di Palermo (vedi sentenza sotto allegata) trae origine dalle attività ludiche e sportive avviate nell'oratorio parrocchiale a partire dal settembre 2015, caratterizzate da un'intensità e una frequenza tali da generare immissioni rumorose che i residenti degli appartamenti prospicienti hanno denunciato come intollerabili.

Le attività si svolgevano quotidianamente dalle ore 16:00 alle 20:00, estendendosi nei fine settimana fino alle ore 23:30-24:00, con il coinvolgimento di bambini, ragazzi e adulti in discipline sportive multidisciplinari praticate contemporaneamente nel cortile esterno dell'oratorio.

L'impatto sulla vita quotidiana dei condomini è risultato significativo, costringendoli a modificare radicalmente le proprie abitudini abitative "al punto di inibire l'utilizzo dei balconi e persino imporre la chiusura" per attenuare il rumore.

I condomini hanno quindi avviato, nel maggio 2017, un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., che si è articolato in una complessa istruttoria tecnica.

Il predetto procedimento cautelare si è concluso il 5 dicembre 2019 con un'ordinanza che, pur non vietando completamente le attività dell'oratorio, ha imposto severe limitazioni: divieto di utilizzo di palloni in assenza di specifici presidi tecnici, limitazione delle attività a giorni alterni, divieto di amplificazione sonora, restrizioni orarie significative.

A seguito del reclamo proposto dalla parrocchia, nel febbraio 2021 un nuovo provvedimento ha regolamentato ulteriormente l'utilizzo dell'Oratorio e delle sue attività.

Il consulente tecnico nominato in tale sede ha elaborato un regolamento ancora più dettagliato e "più rigoroso", distinguendo tra attività estive e invernali, limitando ulteriormente gli orari e imponendo specifici accorgimenti tecnici.

Tuttavia, anche questo secondo regolamento non è riuscito a ricondurre completamente le immissioni entro i limiti di tollerabilità.

Il giudizio di merito, avviato nel 2021, e volto all'accertamento definitivo dell'intollerabilità delle immissioni e al risarcimento dei danni, ha visto l'intervento di ulteriori condomini e si è caratterizzato per un'istruttoria particolarmente approfondita.

La consulenza tecnica d'ufficio ha confermato che, nonostante il sostanziale rispetto delle prescrizioni cautelari e la riduzione delle attività a un solo giorno alla settimana "ogni giovedì, tra le 16:00 e le 18:00", permane un superamento "lieve" dei limiti di tollerabilità che si attesta "al valore differenziale 5.2", dovuto prevalentemente alla "conformazione dei luoghi" e alla "eterogeneità delle sorgenti agenti".

I criteri di valutazione delle immissioni: il giudizio di tollerabilità tra normativa amministrativa e disciplina civilistica

Il caso presenta profili di particolare complessità giuridica, coinvolgendo da un lato il diritto costituzionalmente garantito alla proprietà e alla salute dei residenti, dall'altro l'attività di utilità sociale svolta dalla parrocchia nei locali dell'Oratorio, anch'essa meritevole di tutela costituzionale.

Uno dei nodi centrali affrontati dal Tribunale riguarda il criterio di valutazione della tollerabilità delle immissioni sonore.

La Corte palermitano ha chiarito che, nei rapporti tra privati, la disciplina di riferimento resta l'art. 844 c.c., che rimette al prudente apprezzamento del giudice il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni, tenendo conto delle particolarità della situazione concreta.

Il Tribunale ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui "la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008", precisando che tale norma "non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità" (Cass. civ. Sez. III Sent., n. 20198/2016 - Sez. II, n. 21649/2021).

Il criterio tecnico adottato è quello comparativo che "fissa quale punto di riferimento il rumore di fondo dell'ambiente circostante e considera intollerabili le immissioni che lo superano oltre una certa intensità" (Cass. Civ. Sez. II n. 19767/2025).

La valutazione deve considerare che "il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti" (Sez. 2, Sentenza n. 3438 del 12/02/2010; Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2006).

Il caso conferma così la centralità del criterio comparativo del rumore di fondo quale strumento cardine per la valutazione civilistica delle immissioni, ribadendo l'autonomia del rimedio privatistico rispetto a quello amministrativo.

Il bilanciamento tra diritti costituzionali e il principio di proporzionalità

La sentenza affronta con particolare rigore metodologico il delicato bilanciamento tra diritti costituzionalmente rilevanti.

La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui "in ipotesi di conflitto tra interessi entrambi costituzionalmente rilevanti, occorre trovare tra di essi un corretto bilanciamento con modalità tali da non determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale" (Corte Cost. n. 241/2017).

Tale giudizio deve svolgersi "attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti".

Immissioni illecite e responsabilità civile: la distinzione tra tutela reale e aquiliana

Un profilo di particolare interesse dogmatico riguarda la distinzione tra tutela reale ex art. 844 c.c. e responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

Il Tribunale ha chiarito che la disciplina sulle immissioni "partecipa della logica della responsabilità civile, riguardando l'attività dinamica nell'uso della proprietà che può essere pregiudizievole al vicino quando superi la normale tollerabilità" (Corte Cost. sent. n. 54 del 1994).

La Corte ha precisato che "se per causa delle immissioni si determina lo spoglio funzionale - in tutto o in parte - della proprietà - cioè viene stabilmente svuotato o ridotto il contenuto della proprietà e non solo il suo modo di esercizio (e non la mera molestia) - o se viene leso un diritto incomprimibile come quello alla salute, non può essere riconosciuto più alcuno spazio al criterio del contemperamento".

La tutela risarcitoria: danno patrimoniale e non patrimoniale

Sotto il profilo risarcitorio, la sentenza offre interessanti spunti di riflessione sulla quantificazione del danno derivante da immissioni intollerabili.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte ha adottato un criterio di liquidazione basato sul valore locativo degli immobili, seguendo l'orientamento secondo cui "il pregiudizio può essere stimato equitativamente in base al valore di mercato assegnabile al godimento del bene" (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 10169/2015).

Relativamente al danno non patrimoniale, il Tribunale ha riconosciuto la risarcibilità del pregiudizio derivante dalla lesione del diritto al normale svolgimento della vita domestica, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui "l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della CEDU" (Sez. Unite sent. n. 2611/2017).

La Corte ha, inoltre, precisato che "la prova del pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni" (cfr. anche Cass. Ord. n. 21649/2021), stabilendo che "in assenza di elementi specifici per determinare l'ammontare del danno, la liquidazione deve avvenire in via equitativa, tenuto conto dell'intera durata temporale della compromissione dell'interesse tutelato e della modalità della compressione lesiva".

Il Tribunale ha quantificato il danno non patrimoniale in 1.800 euro per ciascun anno di propagazione alle immissioni intollerabili, applicando criteri di proporzionalità rispetto alla durata e all'intensità della lesione.

La soluzione conformativa: il principio di proporzionalità nella tutela inibitoria

Particolarmente significativa appare la soluzione adottata dal Tribunale, che ha optato per una regolamentazione dettagliata delle attività oratoriali piuttosto che per una inibitoria totale. La Corte ha disposto un articolato regolamento che disciplina orari, modalità di svolgimento, numero di partecipanti e accorgimenti tecnici necessari per ricondurre le immissioni entro i limiti di tollerabilità.

Il nuovo regolamento prevede: distinzione tra attività estive e invernali, limitazione del numero di partecipanti (massimo quindici per gli allenamenti, dieci per le attività agonistiche), divieto assoluto del gioco del basket, specifici accorgimenti tecnici per il calcio, regolamentazione dell'illuminazione e divieto di qualsiasi forma di amplificazione sonora.

Riflessioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Palermo rappresenta un contributo significativo nell'evoluzione della giurisprudenza in materia di immissioni, soprattutto sotto il profilo metodologico.

La decisione offre una soluzione equilibrata al conflitto tra esigenze abitative e attività di utilità sociale, confermando l'orientamento secondo cui la tutela della salute e della proprietà non può essere compressa oltre certi limiti, neppure in presenza di attività socialmente rilevanti.

Al contempo, la pronuncia dimostra come sia possibile individuare soluzioni che consentano la coesistenza di interessi costituzionalmente rilevanti, evitando soluzioni drastiche incompatibili con il principio di proporzionalità. Da un lato, riafferma la centralità della tutela della salute e della proprietà contro immissioni intollerabili; dall'altro, riconosce il valore costituzionale delle attività sociali svolte in ambito parrocchiale.

In un'epoca in cui la densificazione urbana rende sempre più frequenti i conflitti tra diverse utilizzazioni del territorio, la sentenza palermitana offre, dunque, un modello metodologico per il bilanciamento tra diritti costituzionalmente rilevanti, dimostrando come il diritto possa fungere da strumento di composizione piuttosto che di mera repressione degli interessi confliggenti.

Avv. Francesco Pace

Studio Legale Cataldi sede di Roma

studiolegalecataldiroma@gmail.com


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Data: 11/02/2026 07:00:00
Autore: Francesco Pace