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Notifica a mezzo PEC e divieto di formalismo eccessivo nel processo tributario

Nota a Cass., Sez. trib., ord. 26 gennaio 2026, n. 1779


1.Introduzione

L'ordinanza n. 1779del 26 gennaio 2026 della Sezione Tributaria della Corte dicassazione si inserisce nel solco, ormai sempre più rilevante,del rapporto tra processo, tecnologie digitali e garanzieconvenzionali di accesso alla giustizia.

La decisione affronta untema apparentemente tecnico – la prova della notifica a mezzo PECmediante produzione di file .pdfanziché in formato "nativo" – ma lo fa valorizzando principidi rango sovraordinato, primo fra tutti il divieto di formalismoeccessivo.

La pronuncia assumeparticolare rilievo anche perché dialoga espressamente, seppur invia sistematica, con la giurisprudenza della Corte europea deidiritti dell'uomo, segnatamente con la sentenza CEDU,23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, in materia diaccesso effettivo al giudice nell'era della digitalizzazione.


2.Il caso e la decisione della Cassazione

Nel caso sottopostoall'esame della Suprema Corte, i giudici di merito avevanodichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di provadella notifica a mezzo PEC, ritenendo insufficiente la produzionedella documentazione in formato .pdf e pretendendo, invece, ildeposito del messaggio in formato nativo.

La Cassazione censura taleimpostazione sotto plurimi profili.

In primo luogo, la Corterileva come il formato .pdf fosse espressamente consentitodalla normativa tecnica vigente ratione temporis,sicché la pretesa di un diverso formato si risolve in un aggravioprocessuale non previsto dall'ordinamento.

In secondo luogo, vienevalorizzato il principio del raggiungimento dello scopo:la costituzione della controparte, senza alcuna contestazione inordine alla ricezione dell'atto, è circostanza idonea a sanareogni eventuale irregolarità formale della notifica.

Infine – ed è questo ilpassaggio di maggiore spessore sistematico – la Corte afferma cheun'interpretazione eccessivamente restrittiva delle regole tecnichein materia di processo telematico finirebbe per comprimereillegittimamente il diritto di accesso alla giustizia,in contrasto con l'art. 6 CEDU.

Da qui la cassazionedell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania per l'esame del meritodella controversia.


3.Processo digitale e tutela convenzionale: il richiamo alla CEDU

La decisione appareperfettamente allineata ai principi affermati dalla Corte EDU nellasentenza Patricolo e altri c. Italia, ove siè chiarito che:

Letta in questaprospettiva, l'ordinanza n. 1779/2026 assume un significato chetravalica il dato tributario: il processo telematico non puòtrasformarsi in un terreno di trappole formali, pena la violazionedei principi convenzionali di equo processo.


4.Conclusioni

L'ordinanza in commentoribadisce un principio di civiltà processuale: la tecnicanon può prevalere sulla funzione, né il mezzo digitale puòdivenire occasione per un'irragionevole selezione delle domandegiudiziali.

Nel processo tributario –già connotato da una struttura impugnatoria rigida – l'imposizionedi formalismi non espressamente previsti dalla legge rischia dicompromettere il diritto di difesa e l'accesso al giudice, inpalese contrasto con l'art. 6 CEDU.

La Cassazione, richiamandoimplicitamente il canone del "giusto processo digitale",riafferma che il rispetto delle regole tecniche deve sempre essereinterpretato alla luce del principio del raggiungimento dello scopo edelle garanzie convenzionali.

Una lezione che va benoltre il formato del file, e che interpella direttamente laresponsabilità interpretativa del giudice nell'era della giustiziatelematica.


Avv. Lucio Scotti

Foro di Taranto


Data: 11/02/2026 10:00:00
Autore: Lucio Scotti