Compenso avvocato: la gratuità va provata dal cliente
Il compenso dell'avvocato costituisce il corrispettivo dell'attività professionale svolta nell'interesse dell'assistito e può essere determinato sia sulla base di accordi tra le parti sia secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Il Giudice di Pace di Palmi, con sentenza 30 dicembre 2025, n. 555, ha precisato che la parcella, in particolare in ambito penale, deve essere commisurata a una pluralità di elementi, tra cui la tipologia dell'attività svolta, il grado di complessità e di gravità della vicenda trattata, l'esito del procedimento e il valore qualitativo della prestazione resa. Rilevano inoltre il numero dei professionisti coinvolti e la situazione economica del cliente. Anche il difensore d'ufficio, pur in assenza di un rapporto fiduciario, è comunque tenuto allo svolgimento dell'incarico professionale.
La disciplina della legge professionale forense, contenuta nell'articolo 13 della legge n. 247/2012, riconosce ampio spazio all'autonomia negoziale, consentendo che l'incarico possa essere svolto gratuitamente e che il compenso sia liberamente concordato. Restano tuttavia vietati i patti che attribuiscano all'avvocato una quota del bene oggetto della controversia. I parametri forensi assumono funzione residuale e trovano applicazione solo quando manchi un accordo scritto sul compenso.
Sul piano probatorio, in caso di contestazioni, spetta alla parte interessata dimostrare l'esistenza di un valido accordo. In particolare, grava sul cliente l'onere di provare l'eventuale intesa sulla gratuità della prestazione o la pattuizione di un compenso inferiore ai parametri, mentre incombe sul professionista la prova di un compenso superiore, sempre concordato in forma scritta.
Resta fermo il principio, desumibile dall'articolo 2233, terzo comma, del codice civile, secondo cui l'accordo sul compenso dell'avvocato deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità. Tale requisito non è stato inciso dalla riforma forense, che ha modificato solo il momento in cui l'accordo può essere concluso. In mancanza del documento scritto, non sono ammessi mezzi di prova alternativi, salvo i casi eccezionali di perdita incolpevole dell'atto previsti dagli articoli 2724 e 2725 del codice civile.
Data: 05/02/2026 07:00:00Autore: Redazione