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Danni stradali: quando la Pa non è tenuta al risarcimento

La Pa non risponde dei danni stradali se l'evento è causato da un fattore imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale



In materia di sinistri stradali, la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione può essere esclusa quando il danno derivi da un evento eccezionale e non prevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.

Il Giudice di Pace di Marsala, con sentenza 29 dicembre 2025, n. 514, si è pronunciato su un caso relativo al danneggiamento di un'autovettura in sosta, colpita durante lavori di diserbamento eseguiti su una strada pubblica, in assenza di segnalazioni che avvisassero dell'attività in corso. In tale contesto, il giudice ha rilevato un comportamento omissivo dell'ente pubblico, contrario alle regole di ordinaria prudenza e al principio del neminem laedere di cui all'articolo 2043 del codice civile.

Con riferimento alla manutenzione della viabilità, la responsabilità del gestore della strada sussiste quando l'omissione riguarda la mancata eliminazione o segnalazione di una situazione di pericolo non visibile e non prevedibile dall'utente, configurabile come insidia o trabocchetto.

Per andare esente da responsabilità, l'ente deve dimostrare che, nonostante l'esistenza dell'anomalia, il danneggiato fosse concretamente in grado di percepirla o evitarla usando la normale diligenza. La semplice consapevolezza generica di un possibile rischio, infatti, non è sufficiente a escludere l'imprevedibilità di un pericolo occulto.

Qualora, invece, la situazione di rischio sia facilmente riconoscibile e superabile con l'ordinaria attenzione richiesta a chi utilizza la strada, il danno non può essere imputato alla pubblica amministrazione, ma al comportamento imprudente dell'utente.

Il giudice ha inoltre ricordato che trova applicazione anche l'articolo 2051 del codice civile, relativo ai danni cagionati da cose in custodia, ogni volta che l'ente abbia un effettivo potere di controllo sul bene demaniale. Si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo, dalla quale il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito.

Ne consegue un'inversione dell'onere della prova: spetta al danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre incombe sull'ente l'onere di provare l'esistenza di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, capace di interrompere tale nesso.

Il caso fortuito, per superare la presunzione di responsabilità, deve dunque presentare caratteri tali da rendere l'evento inevitabile e sottratto a qualsiasi controllo umano, ponendosi come unica causa efficiente del danno e giustificando il rigetto della domanda risarcitoria.

Data: 10/02/2026 06:00:00
Autore: Redazione