Guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto stupefacenti
Nel caso in esame l'imputato era stato condannato dal Tribunale di Treviso per i reati di guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto stupefacenti, aggravati dalla provocazione di sinistro stradale.
In primo grado si era rinunciato alla prescrizione poiché, seppur comportando questa l'estinzione dei reati, ne sarebbe conseguita la riespansione dei poteri del Prefetto e, quindi, la revoca della patente di guida in sede amministrativa. Quindi solo una Sentenza di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" avrebbe avuto effetti liberatori anche sulle sanzioni accessorie (revoca patente e confisca veicolo).
A seguito di condanna di primo grado l'imputato ha, quindi, interposto appello ritenendo in primis che l'accertamento mediante prelievo sanguigno fosse viziato dalla nullità di cui agli artt. 354 e ss. c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. poiché prima di richiedere tale accertamento urgente la P.G. non aveva avvertito l'indagato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.
Si segnala che l'onere di rendere tale avviso, in base a recente giurisprudenza (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 23/01/2025, n. 6277 riportata in calce) non potesse - tra l'altro – esser delegato ai sanitari ma dovesse essere adempiuto direttamente dalla P.G.
La Corte d'Appello di Venezia (v. sentenza allegata) ha, quindi, riformato la Sentenza del Tribunale di Treviso laddove il primo Giudicante aveva ritenuto che il referto medico attestante alcool e stupefacenti nel sangue fosse pienamente utilizzabile poiché le relative analisi erano state richieste al laboratorio dal pronto soccorso su prelievo ematico già compiuto per fini diagnostici.
Precisamente la Corte ha evidenziato che nel caso de quo era stata la Polizia Giudiziaria a chiedere a sua volta al pronto soccorso ulteriori analisi su sangue già prelevato e che, quindi, quell'accertamento era funzionale ad attività investigativa (il che prevede a pena di nullità siano resi gli avvisi ex art. 114 disp. att. c.p.p.).
La formula assolutoria prescelta dalla Corte ("perché il fatto non sussiste") presuppone che l'imputato non presentasse sintomi tali da poter comunque ravvisare illecito amministrativo (tasso alcolico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l), perché in tal caso l'assoluzione sarebbe stata "perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato" con conseguente trasmissione degli atti alla Prefettura per la sospensione della patente ex art. 186 lett. A) C.d.s.
Avv. Marco Furlan - Foro di Treviso
www.avvocatofurlan.it
"In tema di guida in stato di ebbrezza, non è delegabile al personale sanitario l'avvertimento al conducente coinvolto in un sinistro del diritto all'assistenza di un difensore ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., anche nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico sia effettuato, su richiesta della polizia, presso strutture sanitarie di base o accreditate ai sensi dell'art. 186, comma 5, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'atto, per la sua vocazione probatoria, resta riservato alla polizia, il cui operato è sottoposto a controllo giudiziale)" (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 23/01/2025, n. 6277).
Data: 10/01/2026 06:00:00Autore: Marco Furlan