Avvocati: la difesa non giustifica espressioni offensive

Il CNF ribadisce i limiti deontologici del linguaggio in atti e udienze: fermezza nella difesa sì, ma senza offese né espressioni sconvenienti che ledano dignità e decoro della professione


La sentenza del CNF: fatti e contesto

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 167/2025 pubblicata il 23 novembre 2025 sul sito del Codice Deontologico Forense, ha pronunciato un principio di grande rilievo per l'avvocatura italiana: il diritto"dovere di difesa non giustifica l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di giudici o parti avverse.

La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare promosso nei confronti di un'avvocata del Foro di Taranto, la quale, in via di reclamo e in udienza, aveva utilizzato nei confronti dei magistrati termini e affermazioni considerati non soltanto critici, ma gravemente offensivi e denigratori, non pertinenti all'esercizio della difesa e capaci di ledere la dignità della funzione giudicante.

I principi deontologici richiamati

Il CNF ha richiamato in modo esplicito gli articoli 20, 21, 52 e 53 del Codice Deontologico Forense, oltre ai doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, ribadendo che tali obblighi non possono mai essere sacrificati sull'altare della "difesa ad ogni costo".

Nella motivazione si legge che — pur essendo consentito all'avvocato di utilizzare fermezza e toni accesi per sostenere la difesa della parte assistita o per criticare decisioni impugnate — tale esercizio deve sempre restare entro i limiti del rispetto professionale e non può scivolare in espressioni che, per la loro forma e contenuto, risultino offensive o denigratorie, ledendo la dignità della professione forense.

Questa impostazione si allinea alla giurisprudenza recente in materia, secondo cui un linguaggio duro è ammissibile solo se strettamente pertinente all'oggetto della controversia, mentre gli attacchi personali o gratuiti costituiscono illecito disciplinare.

Motivazioni e valutazione del CNF

Nel pronunciarsi, il CNF ha altresì affrontato e respinto diverse eccezioni avanzate dalla ricorrente, tra cui la tesi secondo cui le espressioni sarebbero state giustificate dalla veridicità dei fatti o dal diritto di critica. Secondo il Consiglio, l'offesa deontologica sussiste a prescindere dal contenuto oggettivo delle affermazioni quando il tono o la forma trascendono il linguaggio di critica professionale per assumere connotati offensivi o lesivi della funzione giudiziaria.

La decisione sottolinea che la dialettica forense — pur vigorosa e appassionata — non può mai degenerare in comportamenti che compromettano il decoro della professione e la fiducia sociale nel sistema giustizia, principi fondanti del Codice Deontologico Forense.

Data: 08/01/2026 06:00:00
Autore: Redazione