Illecito disciplinare chiedere compensi nel gratuito patrocinio
CNF: il quadro della decisione
Con la sentenza n. 211/2025, pubblicata il 16 dicembre 2025 sul sito del Codice deontologico forense, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) è intervenuto sul tema del divieto di richiedere compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, chiarendo i profili deontologici connessi alla violazione dell'art. 85 del d.P.R. n. 115/2002.
La decisione riafferma un orientamento rigoroso in materia di tutela del cliente non abbiente e di corretto esercizio della professione forense, sottolineando come la richiesta di compensi in tali casi integri illecito disciplinare, indipendentemente dalla consapevolezza dell'avvocato o da vicende successive relative al beneficio.
Il fatto: la richiesta di compenso al cliente ammesso al beneficio
La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un avvocato che aveva richiesto un compenso al proprio assistito, nonostante quest'ultimo fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il professionista aveva sostenuto, a propria difesa, di non essere a conoscenza dell'ammissione al beneficio, quantomeno per colpa, e aveva inoltre evidenziato che il beneficio stesso fosse stato successivamente revocato. Secondo tale impostazione, tali circostanze avrebbero dovuto escludere o attenuare la rilevanza disciplinare della condotta.
Il quadro normativo di riferimento: l'art. 85 d.P.R. 115/2002
L'art. 85 del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce il divieto per il difensore di chiedere o percepire compensi o rimborsi dal cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo che il professionista debba essere retribuito esclusivamente dall'erario secondo le modalità di legge.
Tale disposizione, secondo il CNF, non ha solo una valenza economica, ma incide direttamente sui doveri deontologici di correttezza, lealtà e probità dell'avvocato nei confronti dell'assistito e dell'ordinamento.
Le motivazioni del CNF
Il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto infondate le difese dell'incolpato, affermando che:
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la richiesta di compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato integra di per sé illecito disciplinare;
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non assume rilievo la circostanza che l'avvocato non fosse a conoscenza dell'ammissione al beneficio, nemmeno quando tale ignoranza sia imputabile a colpa;
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è irrilevante anche l'eventuale successiva revoca del beneficio, poiché la condotta deve essere valutata con riferimento al momento in cui essa è stata posta in essere.
Secondo il CNF, l'avvocato è tenuto a verificare con diligenza la posizione del proprio assistito in ordine all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potendo trasferire sul cliente le conseguenze di eventuali omissioni o disattenzioni professionali.
Il principio di diritto affermato
Dalla sentenza n. 211/2025 emerge il seguente principio:
costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, in violazione dell'art. 85 d.P.R. n. 115/2002, richieda un compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando la mancata conoscenza dell'ammissione al beneficio o la successiva revoca dello stesso.
Autore: Redazione