Profili di colpa CTU e mutamento della domanda
Principi di diritto
In materia di responsabilità sanitaria, la deduzione di profili di colpa ulteriori o diversi rispetto a quelli originariamente allegati, emersi all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova quando non comporti mutamento del fatto costitutivo del diritto azionato né della causa petendi, ma si limiti a specificare le modalità dell'inadempimento già dedotto.
La responsabilità della struttura sanitaria è autonoma rispetto a quella del medico e ricomprende tutte le prestazioni principali e accessorie connesse all'intervento, incluse quelle riferibili al personale ausiliario.
Svolgimento del processo
L'attore conveniva in giudizio i sanitari e l'ASUR Marche, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento di osteosintesi dell'omero, dal quale era derivata una lesione del nervo radiale. Si deduceva la responsabilità dei chirurghi per condotte negligenti e della struttura per grave inadempimento contrattuale.
Il Tribunale di Ancona respingeva la domanda, ritenendo che la lesione costituisse una complicanza prevedibile ma non prevenibile, non imputabile a colpa dei sanitari.
La Corte d'appello di Ancona confermava la decisione, escludendo altresì la rilevanza di ulteriori profili di colpa prospettati dall'attore in sede di CTU, qualificandoli come domande nuove e inammissibili.
Avverso tale pronuncia vaniva proposto ricorso per Cassazione.
Considerazioni di diritto
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 21889/2025) opera una puntuale ricognizione dei principi che regolano la responsabilità sanitaria di natura contrattuale, soffermandosi in particolare sui limiti dell'onere di allegazione gravante sull'attore e sul rapporto tra deduzioni difensive e consulenza tecnica d'ufficio.
La Suprema Corte ribadisce che, nelle azioni risarcitorie per malpractice medica, l'attore non è tenuto ad allegare sin dall'atto introduttivo tutti i possibili profili tecnici di colpa, essendo sufficiente la deduzione dell'inadempimento professionale in termini generali e della riconducibilità causale del danno alla prestazione sanitaria. Ne consegue che le specificazioni delle modalità della condotta colposa, emerse nel corso dell'istruttoria e, in particolare, all'esito della CTU, non integrano domanda nuova, purché non determinino un mutamento del fatto costitutivo della pretesa o del titolo di responsabilità azionato.
In tale prospettiva, la Corte censura la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inammissibili, perché tardive, le allegazioni relative al non corretto posizionamento del paziente sul lettino operatorio, chiarendo che tale circostanza rientra nel perimetro delle prestazioni accessorie e strumentali all'intervento chirurgico, e dunque nel complesso delle obbligazioni gravanti sulla struttura sanitaria.
La pronuncia valorizza, inoltre, il principio di autonomia della responsabilità della struttura sanitaria rispetto a quella del singolo medico. Anche quando il danno non sia riconducibile direttamente all'atto chirurgico in senso stretto, la struttura risponde ove l'evento sia causalmente ascrivibile all'inadempimento di obbligazioni organizzative, assistenziali o operative, comprese quelle demandate al personale ausiliario.
In tale ottica, la cattiva esecuzione dell'intervento può ricomprendere ogni fase preoperatoria, operatoria e accessoria, senza che le successive precisazioni della condotta colposa siano precluse.
Alla luce di tali principi, la Corte ritiene erronea la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la rilevanza dei profili di colpa emersi in sede peritale, omettendo di valutarne l'astratta idoneità causale rispetto al danno lamentato.
Conclusioni
La pronuncia in commento si segnala per l'importante chiarimento in tema di divieto di domanda nuova e responsabilità sanitaria, riaffermando un approccio sostanzialistico alla individuazione del fatto. La Corte ribadisce che le specificazioni della colpa medica emerse in corso di causa non hanno portata preclusiva, purché non alterino l'essenza della domanda e il titolo di responsabilità azionato.
Avv. Rosanna Pedullà
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Data: 22/12/2025 08:00:00
Autore: Rosanna Pedullā