Responsabilità professionale sanitaria per omessa diagnosi prenatale

Responsabilità professionale sanitaria per omessa diagnosi prenatale: valutazione dell'efficienza causale della condotta del medico e risarcimento del danno non patrimoniale


Principio di diritto

In materia di responsabilità del medico per omessa diagnosi prenatale, i danni risarcibili non si limitano alla nascita indesiderata del bambino, ma comprendono anche quelli derivanti dalla perdita della possibilità di organizzare consapevolmente la propria vita e quella del nucleo familiare.

Inoltre, la condotta del medico è rilevante sul piano causale solo se essa costituisce elemento essenziale e determinante del danno; l'intervento successivo di un altro medico, se tempestivo e diligente, può assorbire la responsabilità del medico che ha tenuto la condotta antecedente.

Svolgimento del processo

I genitori A.A. e B.B., in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore C.C., hanno citato in giudizio la dottoressa G.G., il dottor H.H., l'Azienda Sanitaria Locale di Teramo e la Casa di Cura Stella Maris, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall'omessa diagnosi prenatale di una labiopalatoschisi bilaterale.

In primo grado, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dei medici e delle strutture coinvolte, stabilendo l'ammontare del risarcimento dei danni.

La Corte d'Appello di Ancona ha parzialmente modificato questa decisione. Più precisamente, ha assolto la dottoressa G.G., ritenendo che il primo esame ecografico fosse incompleto a causa della posizione fetale e che il secondo esame, effettuato dal dottor H.H., fosse stato eseguito in tempo utile, assorbendo, così, la responsabilità della dott.ssa G.G.

Ha, inoltre, considerato la contumacia della Curatela fallimentare Casa di Cura Stella Maris e il decesso della dottoressa G.G., riassumendo il giudizio nei confronti degli eredi e della struttura sanitaria pubblica;

Infine, ha respinto i ricorsi incidentali dei genitori relativi alla personalizzazione del danno e alla violazione del diritto di interrompere la gravidanza, ritenendo insufficienti gli elementi probatori forniti a sostegno di tali richieste.

I genitori hanno quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando il mancato riconoscimento della responsabilità per omessa informazione completa da parte della dottoressa G.G., e chiedendo il risarcimento per la violazione del diritto dei genitori a conoscere lo stato di salute del feto.

Considerazioni di diritto

La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi dei ricorrenti distinguendo tra:

· la responsabilità iniziale della dottoressa G.G., il cui esame incompleto non aveva comportato un danno diretto grazie alla tempestiva ripetizione dell'esame da parte del dottor H.H.;

· le eccezioni dei genitori relative al diritto all'informazione e alla personalizzazione del danno, ritenute non adeguatamente documentate nelle fasi di merito.

Con riguardo al primo punto di analisi, la Corte ha precisato che la condotta della dottoressa G.G. non costituisce causa efficiente del danno, poiché il secondo esame ha consentito di individuare la malformazione in tempo utile.

Con riguardo al secondo, viene ribadito che la richiesta di risarcimento dei danni connessi alla perdita della possibilità di prepararsi alla nascita del bambino deve essere supportata da prove, anche presuntive, e deve essere adeguatamente coltivata nelle fasi di merito.

Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale dei genitori, confermando la valutazione della Corte di Appello e condannandoli al pagamento delle spese processuali, e ha accolto, in parte, il ricorso successivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Ancona per una nuova decisione, in particolare sulle spese del giudizio di legittimità;

Conclusioni

La pronuncia chiarisce che la responsabilità civile del medico in caso di diagnosi prenatale incompleta deve essere valutata in base al nesso causale reale, tenendo conto di eventuali interventi successivi che abbiano ridotto o assorbito il danno.

Ribadisce inoltre che i danni risarcibili comprendono quelli legati alla possibilità di organizzare la propria vita in funzione della nascita di un bambino con malformazione, fermo restando il necessario supporto probatorio nelle fasi di merito.


Avv. Rosanna Pedullà

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Data: 24/12/2025 07:00:00
Autore: Rosanna Pedullā