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Indebito assistenziale e assegno sociale: onere della prova e recupero delle somme

Nel recupero dell'indebito assistenziale l'onere della prova ricade sul beneficiario. La Corte d'Appello di Napoli chiarisce motivazione dei provvedimenti INPS, ripetibilità delle somme e limiti della decadenza

Recupero dell'indebito assistenziale e motivazione del provvedimento

Nel caso di prestazioni assistenziali erogate senza titolo, l'amministrazione deve motivare il provvedimento di recupero in modo sufficiente per consentire al destinatario di capire le ragioni della richiesta e potersi difendere. Tuttavia, nei provvedimenti vincolati — come il recupero di somme non dovute — l'obbligo di motivazione è meno rigoroso: irregolarità formali non incidono sulla validità del rapporto sostanziale.

Chi deve provare il diritto alla prestazione

Quando il beneficiario contesta la richiesta di restituzione, spetta a lui dimostrare l'esistenza dei presupposti che giustificavano l'erogazione. Deve quindi provare il diritto alla prestazione o un titolo idoneo a qualificare quanto ricevuto come legittimo adempimento.

Ripetibilità dell'indebito e condotta del beneficiario

In ambito assistenziale, le somme erogate senza requisito possono essere recuperate salvo che sussista un affidamento legittimo e assenza di dolo. Se emergono dichiarazioni false, omissioni o condotte fraudolente, trova applicazione la disciplina generale della ripetizione dell'indebito prevista dall'articolo 2033 del codice civile.

Decadenza dall'azione di recupero: limiti di applicazione

Le norme sulla decadenza previste dall'articolo 13 della legge 412/1991 si applicano solo alle prestazioni previdenziali e non possono essere estese alle prestazioni assistenziali. L'assegno sociale, dunque, non rientra nel perimetro della decadenza e l'INPS può agire per il recupero anche oltre i termini previsti per il settore previdenziale.

Il caso deciso dalla Corte d'Appello di Napoli

Nel caso esaminato con la sentenza n. 3437/2025, l'INPS chiedeva la restituzione di oltre 50.000 euro percepiti come assegno sociale tra il 2011 e il 2019. La beneficiaria sosteneva di essere separata e priva di redditi, ma l'INPS ha dimostrato che la separazione era solo formale e che la donna risultava convivente con il coniuge, il cui reddito superava i limiti previsti.

Il Tribunale di primo grado aveva annullato la richiesta per difetto di motivazione. La Corte d'Appello ha invece ritenuto adeguata la motivazione dell'INPS, ha accertato la mancanza dei requisiti per l'erogazione e ha confermato il diritto dell'ente alla ripetizione delle somme. Le spese di lite sono state dichiarate irripetibili vista la condizione economica della beneficiaria.

Data: 14/12/2025 07:00:00
Autore: Redazione