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Lettera autografa avente come contenuto il testamento olografo

Una forma alternativa di testamento olografo: aspetti e validità dell'espressione di volontà


Il testamento olografo, atto redatto personalmente dal testatore, nel contesto del diritto civile assume una peculiare importanza nell'ambito della grafologia forense.
Con sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Cass. Sent. n. 26791/2016), i giudici si sono occupati della possibilità di considerare una lettera scritta a mano, rivolta agli eredi designati, come un testamento olografo ai sensi dell'articolo 602 del codice civile.
Secondo la Suprema Corte, una lettera indirizzata a una o più persone può essere riconosciuta come un testamento legittimo.
L'atto, sottoscritto sotto forma di missiva, deve esprimere le ultime volontà del testatore e deve risultare associabile a lui.
Le disposizioni devono essere autografe e non importa il modo o il materiale utilizzato per tale scrittura. Il testatore può scrivere anche in stampatello (Corte di Cassazione sentenza n.31457/2018) e si può scrivere su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore.
Non è neppure necessario che sia proprio carta, può essere stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole.
Perché il testamento sia valido è necessario che rispetti alcuni requisiti:
l'autografia: il testamento deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone.
Se il testamento non è autografo, è nullo.
In caso di dubbio riguardo la grafia del testatore, in quanto appare innaturale, forzata, diversa o alterata, lontana dalla spontaneità del gesto grafico, sarà necessario ricorrere alla perizia grafologica.
Con sentenza n. 9364/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che "la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la firma e non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio".
In caso di "data incompleta essa può essere integrata con altri dati o indicazioni equipollenti, ma sempre che questi siano intrinseci, siano cioè contenuti nella scheda testamentaria".
La data apposta sulla busta contenente il testamento non può "completare" la data mancante con la conseguenza che il testamento è annullabile.
La mancanza di data o la data incompleta non è causa di nullità ma comporta l'annullabilità del testamento olografo ai sensi dell'art. 606 comma 2, c.c.
In caso di data erroneamente apposta questa può essere rettificata dal Giudice, avvalendosi di altri elementi che si possono dedurre dalla scheda testamentaria (Corte di Cassazione sentenza n. 10613/2016).
La data è essenziale in quanto consente, in presenza di più testamenti, di stabilire quale sia l'ultimo, e quindi quale sia efficace.
Inoltre è un riferimento preciso utile nel caso in cui sia messa in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore, che ai sensi dell'art. 591 c.c è il presupposto per l'esercizio del diritto di disporre per testamento.
La sottoscrizione, terzo elemento essenziale per la validità del testamento olografo è la presenza della firma di pugno del testatore al termine delle disposizioni.
Di solito la firma consiste nel nome e nel cognome, ma è valida anche la firma con uno pseudonimo o con un vezzeggiativo, se la persona era conosciuta in quel modo.
L'importante infatti è che la sottoscrizione renda possibile con certezza l'identificazione della persona che ha scritto il testamento.
La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del testamento, a nulla importando che gli eredi possano aver dato conferma o esecuzione al testamento.
Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10065/2020 espressamente prevedendo che "l'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius". La norma quindi non può applicarsi "in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore."
Infine, ma non ultima osservazione, la lettera non deve essere prodotta tramite computer o altri mezzi tipografici o informatici prima di essere inviata ai destinatari.
La Suprema Corte ha stabilito che non è importante che il testamento sia formulato secondo le forme tradizionali, ma solo che si presenti come una lettera diretta a uno dei beneficiari e che dal testo emergano chiaramente le intenzioni e l'identità del testatore.
La lettera, se firmata, può essere spedita anche a uno dei beneficiari a condizione che ci siano tutti i requisiti legali, inclusa la certezza della firma e l'evidenza delle reali intenzioni del testatore, indipendentemente dal modo in cui queste siano formulate.
La sentenza in questione è in linea con la giurisprudenza consolidata, secondo la quale un testamento olografo può essere redatto in qualsiasi forma, a patto che ci siano elementi chiari, come la data, la firma del testatore e l'espressione della sua volontà testamentaria.
In conclusione, si può affermare l'importanza di una manifestazione chiara delle intenzioni del testatore di ereditare i beni come indicato nella lettera e la sua autografia.

D. ssa Elisabetta Mura

GRAFOLOGO FORENSE

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Data: 13/11/2025 06:00:00
Autore: Elisabetta Mura